FATTURE ELETTRONICHE: IL PRIMO LUGLIO TERMINA IL PERIODO TRANSITORIO DI EMISSIONE

Dal primo luglio vengono meno le disposizioni che consento l’emissione delle fatture elettronica con tempi dilatati rispetto a quelli ordinari, vale a dire il periodo transitorio con la disapplicazione delle sanzioni nel caso di trasmissione in ritardo allo SDI delle fattura elettronica.

Con la circolare 14E del 17 giugno 2019 l’Agenzia Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti aventi ad oggetto le regole ordinarie.

Data della fattura

La “data documento” da valorizzare sul file deve essere sempre quella dell'operazione a prescindere dalla successiva trasmissione allo Sdi.

Con effetto dal 1° luglio 2019, pertanto:

a) tra le indicazioni che il documento deve recare figuri anche la «data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura» (cfr. il nuovo comma 2, lettera g-bis);

b) la possibilità di emettere la fattura «entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6» (così il nuovo comma 4, primo periodo). Il termine di 10 giorni dovrebbe essere esteso a 12 tramite un emendamento al decreto crescita, in corso di approvazione.

Va rammentato (si veda la circolare n. 13/E del 2018, quesito 1.5, nonché il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018) che «La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica”. In considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo SdI, quest’ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria) la data (e l’orario) di avvenuta “trasmissione”, è possibile assumere che la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione.

Ciò significa che, anche se l’operatore decidesse di “emettere” la fattura elettronica via SdI non entro le ore 24 del giorno dell’operazione, bensì in uno dei successivi 10 (12) giorni successivi, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione e i 10 (12) giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

Esempio

L’esempio che segue è tratto dalal citata circolare 14E; a fronte di una cessione effettuata in data 28 settembre 2019, la fattura “immediata” che la documenta potrà essere:

·         emessa (ossia generata e inviata allo SdI) il medesimo giorno, così che “data dell’operazione” e “data di emissione” coincidano ed il campo “Data” della sezione “Dati Generali” sia compilato con lo stesso valore (28 settembre 2019);

·         generata il giorno dell’operazione e trasmessa allo SdI entro i 10 giorni successivi (in ipotesi l’8 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (in ipotesi il 28 settembre 2019);

·         generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione (28 settembre 2019) e il termine ultimo di emissione (8 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (28 settembre 2019).

Fattura differita

Va segnalato che i termini di emissione delle fattura sopra delineati non hanno introdotto una diversa modalità di emissione delle fattura c.d. differite, restando inalterata la procedura (preesistente all’era della fattura elettronica) che consente di generare ed inviare allo SDI un’unica fattura per tutte le operazioni effettuate in un mese verso lo stesso cliente, entro il giorno 15 del mese successivo, valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) con la data dell’ultima operazione.

Si ricorda che la possibilità di emettere fattura differita è vincolata alla necessità di

·         dimostrare le date di effettuazione delle singole operazioni, tramite un riferimento certo al momento di effettuazione dell’operazione (come ad esempio un documento di trasporto o da altro idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione),

·         indicare le singole operazioni nella fattura.

 

La fattura dovrà comunque concorrere alla liquidazione iva del mese di effettuazione dell’operazione; nell’esempio fatto sopra, la fattura dovrà concorrere alla liquidazione iva del mese di settembre (o del terzo trimestre, per i contribuenti trimestrali).

Detrazione dell’iva sugli acquisti

Il d.l. n. 119 (cfr. l’articolo 14) ha operato anche in tema di detrazioni IVA, modificando l’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, il quale ora dispone che «entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla  base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente».

Calando la previsione normativa nell’esempio già formulato nei paragrafi precedenti, si avrà che per un’operazione di acquisto del 28 settembre 2019, documentata tramite fattura emessa l’8 ottobre, ricevuta il 10 ed annotata entro il giorno 15 del medesimo mese, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato con riferimento al mese di settembre 2019.

Fanno eccezione le fatture ricevute (e registrate) nel mese di gennaio ma riferite ad operazioni del mese di dicembre, la cui iva potrà essere portata in detrazione nel mese di gennaio (si veda l’ultimo periodo dell’articolo articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, sopra riportato).

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