OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

 

Il fisco telematico non si ferma: l’art. 2, c. 1, del D.Lgs. n. 127/2015, ha introdotto l’obbligo della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri per i soggetti passivi IVA che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 a decorrere:

 

·         In via generalizzata, dal 1° gennaio 2020

·         dal 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d’affari superiore a Euro 400.000. Con riferimento alla verifica del superamento della soglia di Euro 400.000, l’Agenzia delle Entrate con la R.M. n. 47/E dell’8 maggio 2019 ha chiarito che si deve prendere a riferimento l’intero volume d’affari del soggetto passivo IVA, anche se riferito ad attività non riconducibili a quelle soggette alla certificazione tramite scontrino o ricevuta fiscale (di cui al citato art. 22 del D.P.R. n. 633/1972). Il documento di prassi in esame ha precisato, inoltre, che i soggetti passivi IVA devono prendere a riferimento per il 2019 il volume d’affari relativo al 2018. Invece, rimangono esclusi dall’obbligo nel 2019, ferma restando la possibilità su base volontaria, i soggetti passivi IVA che abbiano iniziato l’attività nel 2019.

In base a quanto previsto all’art. 22, c. 1, del D.P.R. n. 633/1972, sono escluse dall’obbligo di emissione di fattura - e quindi ricorre l’obbligo di emissione di scontrino/ricevuta fiscale, fatto salvo il caso in cui il cliente la richieda - le operazioni effettuate da:

  1. commercianti al minuto;
  2. soggetti che effettuano le seguenti operazioni:

 

a.        prestazioni alberghiere, somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in pubblici esercizi (bar e ristoranti), nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica

b.        prestazioni di trasporto di persone e di bagagli o veicoli al seguito;

c.       prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti (l’esonero opera solo se i servizi sono resi nell’abitazione del cliente non soggetto passivo d’imposta);

d.       prestazioni di custodia e amministrazione di titoli rese da aziende di credito, da società finanziarie e da società fiduciarie;

e.       operazioni esenti indicate ai nn. da 1) a 5) e ai nn. 7), 8), 9), 16) e 22), art. 10, D.P.R. n. 633/1972 (si tratta di operazioni di credito e di assicurazione; operazioni su valute estere; operazioni relative ad azioni, obbligazioni ed altri titoli; riscossione dei tributi; giochi di abilità e simili; mandato, mediazione e intermediazione relative alle precedenti operazioni; locazioni immobiliari; servizi postali; prestazioni di biblioteche, gallerie, pinacoteche e simili);

f.        prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione.

CASI DI ESONERO

Sono previsti casi di esonero, disciplinati dal D.M. 10 maggio 2019 che prevede sia dei casi di esonero “prolungati” (quindi valevoli fino a revoca) sia dei casi di esonero fino al 31 dicembre 2019. Con riferimento ai casi di esonero “prolungati” il Decreto ministeriale stabilisce che l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi non si applica:

  1. alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 696/1996, tra le quali rientrano la cessione di carburanti e lubrificanti per autotrazione, la vendita di tabacchi, quotidiani e periodici, la cessione di alcuni prodotti agricoli, la vendita a distanza ovvero corrispondenza (commercio elettronico indiretto, ecc.);  alle operazioni di cui al D.M. 13 febbraio 2015: si tratta dei servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e i servizi di gestione e rendicontazione del relativo pagamento; alle operazioni di cui al D.M. 27 ottobre 2015: si tratta delle prestazioni di servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione, di servizi elettronici (commercio elettronico diretto, c.d. e-commerce);
  2. alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di bagagli e veicoli al seguito, se i biglietti di trasporto assolvono la funzione di certificazione fiscale
  3. alle operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni nel corso di un trasporto internazionale.

Per quanto riguarda invece i casi di esonero fino al 31 dicembre 2019 il Decreto ministeriale prevede di fatto una proroga dell’adempimento al 1° gennaio 2020;

  1. per le operazioni collegate e connesse a quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2). La disposizione non chiarisce cosa debba intendersi per “operazioni collegate e connesse” anche se dovrebbe escludersi che si tratti delle operazioni accessorie a quella principale, così come definite dall’art. 12 del D.P.R. n. 633/1972, in quanto seguono il regime dell’operazione principale, con la conseguenza che per queste valgono le cause di esclusione “prolungate”. Sul punto sarà utile conoscere l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria;
  2. per le operazioni di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, effettuate in via marginale rispetto alle precedenti o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione. Si considerano marginali le operazioni i cui ricavi o compensi non superano l’1% del volume d’affari registrato nel 2018.

 

Il Decreto ministeriale stabilisce che in ogni caso tutte le operazioni indicate alle lettere precedenti continueranno a essere annotate nel registro dei corrispettivi di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 633/1972, mentre quelle indicate alle sole lettere c), d) ed e) dovranno continuare a essere documentate mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale. I soggetti che effettuano le operazioni indicate alle lettere precedenti hanno comunque la facoltà di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri di queste operazioni.

REGISTRATORE DI CASSA

I soggetti di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, salvo i casi di esonero di cui al D.M. 10 maggio 2019, dal 1° luglio 2019 o dal 1° gennaio 2020, per adempiere al nuovo obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi dovranno:

         acquistare un nuovo registratore di cassa telematico conforme alle specifiche tecniche individuate dall’Agenzia delle Entrate;

         adeguare il registratore di cassa già in Uso

         utilizzare la procedura web dell’Agenzia delle Entrate, resa disponibile gratuitamente ai contribuenti in un’area riservata del sito.

Il registratore telematico è un dispositivo dotato di modulo fiscale e capacità di trasmissione telematica, che garantisce l’autenticità e l’inalterabilità dei dati fiscali dagli stessi registrati. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono riportati gli elenchi dei registratori telematici e dei misuratori fiscali adattati a registratori telematici che sono stati oggetto dei provvedimenti di approvazione.

In caso di dubbi, vi invitiamo ad interpellare il produttore o il venditoere del registratore di cassa.

Considerato che con il nuovo obbligo i soggetti di cui al citato art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 potrebbero decidere di dotarsi di nuovi registratori telematici, è stato previsto un contributo una tantum per l’acquisto dei nuovi strumenti o l’adeguamento di quelli in uso, pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di Euro 250 in caso di acquisto e di Euro 50 in caso di adattamento (per ogni strumento), concessi direttamente all’esercente come credito d’imposta utilizzabile nella prima liquidazione IVA successiva alla registrazione della fattura d’acquisto, nonché al pagamento con modalità tracciabile.

Procedura web dell’Agenzia delle Entrate in sostituzione del registratore telematico

Il Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate del 18 aprile 2019 ha previsto la possibilità di evitare l’acquisto del registratore telematico o l’adattamento dei misuratori fiscali in essere. Infatti, è stato stabilito che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri possa essere effettuata anche utilizzando una procedura web messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti in un’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, tramite questa applicazione, utilizzabile anche da dispositivi mobili come tablet e smartphone, sarà possibile generare il documento commerciale che sostituisce lo scontrino e la ricevuta fiscale.

DOCUMENTO COMMERCIALE

Dal punto di vista tecnico lo scontrino/ricevuta fiscale è sostituito dal c.d. documento commerciale che è rilasciato dai registratori telematici o mediante la procedura web messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti, sopra descritta.

Il documento commerciale è emesso, secondo le modalità stabilite dal Provvedimento direttoriale 28 ottobre 2016 (ovvero mediante registratori telematici), su un idoneo supporto cartaceo avente dimensioni tali da assicurare al destinatario la sua leggibilità, gestione e conservazione nel tempo. Tuttavia, previo accordo con il destinatario, può essere emesso in forma elettronica, garantendone l’autenticità e l’integrità: questo presuppone la comunicazione da parte del destinatario del proprio indirizzo e-mail su cui ricevere il documento di acquisto.

Il documento commerciale deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

          data e ora di emissione;

         numero progressivo;

         ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome dell’emittente;

         numero di partita IVA dell’emittente;

         ubicazione dell’esercizio;

         descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi ;

         ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

Efficacia ai fini commerciali

Ai fini commerciali, il documento certifica l’acquisto effettuato dall’acquirente nella misura risultante dallo stesso, e costituisce titolo per l’esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta, oppure dei diritti derivanti da altre tipologie di garanzie eventualmente previste dalla legge o da specifiche clausole contrattuali.

Validità ai fini fiscali

Il documento commerciale, per poter essere considerato valido ai fini fiscali, deve contenere, oltre ai dati sopra indicati, anche il codice fiscale o il numero di partita IVA dell’acquirente.

L’emissione del documento commerciale valido ai fini fiscali è obbligatoria se è espressamente richiesta dall’acquirente, non oltre il momento di effettuazione dell’operazione cui si riferisce. Va da sé che i registratori telematici potranno trovarsi a gestire soggetti mai censiti a sistema, oppure dover emettere documenti unicamente a rilevanza commerciale, oppure anche a efficacia fiscale, nei confronti del medesimo soggetto.

Il documento valido ai fini fiscali è considerato idoneo:

         ai fini delle imposte sui redditi, per la deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi;

         per la deduzione e la detrazione degli oneri rilevanti ai fini IRPEF.

MORATOREIA DELLE SANZIONI

Un emendamento del decreto crescita, che dovrebbe essere approvato entro fine giugno, introduce una moratoria dell’applicazione delle sanzioni fino al 31 dicembre 2019; dalle indiscrezioni, la non applicazione delle sanzioni sarà possibile a condizione che l’iva sia comunque versata nei termini e che la memorizzazionee trasmissione dei corrispettivi avvenga entro un mese dalla data prevista per legge. In sostanza, i corrispettivi del primo luglio potranno essere trasmessi il primo agosto, quelli del due luglio entro il due agosto e così via…

Sarà possibile avere certezza della modalità della proroga solo ad approvazione definitiva del decreto crescita.

 

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