DECRETO FISCALE CURA ITALIA: le principali disposizioni

 

Si riportano di seguito le principali disposizioni in materia di adempimenti e versamenti fiscali, incluse nel DL 18 del 2020 (c.d. Decreto Cura Italia) allo scopo di contenere gli effetti economici dell’emergenza da Codiv-19.

Ci si soffermerà dapprima sulle misure di sospensione degli adempimenti e dei versamenti fiscali (tutte queste disposizioni si riferiscono ai contribuenti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato), per poi elencare, in forma necessariamente sintetica, altre misure di sicuro interesse per gran parte dei contribuenti.

 

Per tutti i contribuenti

I versamenti “nei confronti delle pubbliche amministrazioni” (testuali parole) sono tutti rinviati, dal 16/3 al 20/3.

L’ampia formulazione lascia intendere che siano rinviati al 20/3 tutti i versamenti da effettuare con F24.

È inclusa quindi, ad esempio, la tassa libri sociali che scadeva il 16/3.

Sono sospesi anche gli adempimenti fiscali (diversi dai versamenti) fino al 31/5, che dovranno essere effettuati entro il 30/6.

Vengono in mente, ad esempio, la dichiarazione iva, le certificazioni uniche, le liquidazioni iva periodiche, gli elenchi fatture e gli esterometri.

 

Per i contribuenti “esercenti attività di impresa, arte o professione” che nel 2019 (per gli infrannuali, “nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto”) hanno avuto “ricavi o compensi non superiori” a 2.000.000 di euro, sono sospesi i seguenti versamenti da autoliquidazione con scadenza tra l’ 8/3 ed il 31/3:

• Ritenute alla fonte

• Iva

• Contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.

Detti versamenti potranno essere effettuati entro il 31/5 in unica soluzione ovvero in 5 rate mensili di pari importo, a partire da tale data.

 

Per i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro, e che nel mese di febbraio 2020 NON abbiano sostenuto “spese per lavoro dipendente o assimilato”, in relazione ai ricavi e compensi PERCEPITI dall’entrata in vigore del decreto fino al 31/3, le fatture possono emettere senza la ritenuta d’acconto, richiedendo altresì al committente/cessionario di non applicare la stessa (si ricorda infatti che il sostituto di imposta è obbligato ad applicare la ritenuta ancorchè la stessa non venga esposta in fattura)

A tal fine è necessario rilasciare al committente/cessionario una dichiarazione con riferimento alla norma in parola (art. 58 comma 2).

È tuttavia necessario che tali contribuenti, che hanno quindi incassato il corrispettivo al lordo della ritenuta, versino la stessa entro il 31/5 in unica soluzione, ovvero in 5 rate mensili di pari importo a partire da tale data.

Filiere più colpite

L’articolo 57 aggiunge ai settori più colpiti già individuati nel DL del 2/3 (quindi, imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator), i settori elencati di seguito.

Per tali settori,

• I versamenti dell’imposta sul valore aggiunto scadenti nel mese di marzo sono sospesi (non è indicato un termine per la sospensione)

• I versamenti di ritenute alla fonte, contributi previdenziali ed assistenziali nonché premi per l’assicurazione obbligatoria vengono effettuati entro il 31/5 in unica soluzione, ovvero in 5 rate mensili di pari importo a partire da tale data.

• Gli stessi versamenti dovuti da associazioni e società sportive dilettantistiche o professionistiche, dovrebbero poter versare (la formulazione normativa non è di facile lettura) ritenute alla fonte, contributi previdenziali ed assistenziali nonché premi per l’assicurazione obbligatoria entro il 30/6 in unica soluzione, ovvero in 5 rate mensili di pari importo a partire da tale data.

I settori individuati dal Decreto Legge come quelli più colpiti sono:

a) associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night- club, sale gioco e biliardi;

c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.

 

ALTRE DISPOSIZIONI

Il decreto prevede poi altre disposizioni “ad ampio raggio” per il sostegni economico/finanziario ad imprese ed a soggetti diversi, tra le quali si ricordano le seguenti.

 

Accesso al fondo di garanzia per le PMI

Per sostenere le imprese in difficoltà finanziaria si prevede espressamente che, per un periodo di 9 mesi, la garanzia del Fondo centrale di garanzia delle PMI sarà rilasciata gratuitamente. L'importo massimo che potrà essere garantito per singola impresa viene inoltre elevato a 5 milioni di euro.

Nel caso intendiate accedere ai finanziamenti in parola, non esitate a contattarci.

 

Cassa integrazione in deroga

È possibile ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale “COVID-19” per 9 settimane aggiuntive ed estesa a tutti i settori, comprese le imprese con meno di 5 dipendenti. La possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria.

 

Ristoro di 600 euro

Un ristoro da 600 euro per il blocco dell'attività di marzo per le partite Iva e la creazione di un fondo per il reddito di ultima istanza da 300 mln per le partite Iva che a causa dell'epidemia di Corona Virus hanno interrotto l'attività. Tale misura è dedicata ai professionisti ed ai titolari di rapporti di co.co.co iscritti alla gestione separata dell'Inps, agli imprenditori iscritti alle gestioni Inps artigiani e commercianti, ai dipendenti stagionali del settore turistico e degli stabilimenti balneari, nonché agli operai agricoli a tempo determinato, purchè non siano titolari di pensione.

Sono quindi esclusi i soggetti iscritti a forme previdenziali diverse dall’inps, quali i professionisti iscritti a casse private (avvocati, commercialisti, ingegneri, medici, giornalisti ecc…).

Per accedere all'indennità sarà necessario presentare apposita domanda. Essendo stanziato un limite di spesa per ogni categoria, è presumibile che nel caso in cui le domande superino gli importi previsti l'indennità verrà ridotta in proporzione.

 

Erogazioni liberali a sostegno dell'emergenza da covid-19.

Se tali erogazioni sono effettuate in denaro da privati e da enti non commerciali, le stesse saranno detraibili dall'imposta lorda in misura pari al 30%, fino ad un importo massimo di euro 30.000. Nel caso in cui tali erogazioni siano effettuate da soggetti titolari di reddito d'impresa, le stesse saranno deducibili sia dal reddito d'impresa che dalla base imponibile dell'Irap.

Nessun beneficio nel caso in cui le erogazioni siano invece effettuati da soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo (!!!), che comunque potranno accedere alla deduzione per le erogazioni effettuate da privati,

Per quanto riguarda i soggetti destinatari di tali aiuti la norma indica lo Stato, le regioni, gli enti locali territoriali, gli enti o istituzioni pubbliche, le fondazioni e le associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro. Le somme devolute devono essere espressamente finalizzate a finanziare interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

 

Credito di imposta per negozi e botteghe

Il decreto Cura Italia concede ai soggetti esercenti attività d'impresa un credito d'imposta in misura pari al 60% del canone di locazione del mese in corso a patto che l'immobile utilizzato per l'attività sia censito in categoria catastale C/1. Il credito d'imposta potrà essere esercitato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs n.241/1997.

Non potranno beneficiare della misura agevolativa in oggetto le attività che sono state identificate come essenziali nel Dpcm del 11 marzo scorso, quali, fra le altre, le farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità.

Niente credito d'imposta nemmeno per i titolari di redditi di lavoro autonomo (!!!) neppure nel caso in cui l'attività sia svolta in uno studio in categoria catastale C/1.

 

Blocco dei mutui per i lavoratori dipendenti

I lavoratori dipendenti potranno sospendere il pagamento delle rate di mutuo, a condizione di essere stati messi in cassa integrazione o di aver avuto riduzioni sensibili dell'orario di lavoro e del reddito, senza necessità di presentare il modello ISEE.

 

Blocco dei mutui e dei leasing per le PMI

C'è poi il blocco dei mutui e dei leasing fino al 30 settembre 2020 per le piccole e medie imprese.

In particolare, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

La richiesta di sospensione deve essere corredata da una comunicazione all’ente creditorie, “corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, in forza della quale “Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.”

 

Blocco dei mutui per i lavoratori autonomi

Stop al mutuo prima casa per i lavoratori autonomi. Previsto il blocco di 9 mesi, dall’entrata in vigore del decreto legge, anche per il pagamento dei mutui prima casa dei lavoratori autonomi, a condizione però che questi ultimi autocertifichino di aver perduto, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 (ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data) oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre del 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

 

Divieto di revoca dei finanziamenti

Per tutte le misure sopra esposte, e per lo stesso periodo, è anche disposto il divieto di revoca degli affidamenti concessi alla data del 29 febbraio scorso.

 

Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

 

Premio ai lavoratori dipendenti

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che hanno lavorato presso la sede di lavoro, quindi senza smart working, che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

Il predetto premio verrà erogato in busta paga dai datori di lavoro.

 

Congedi parentali e Baby sitting

È prevista la possibilità di usufruire del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% della retribuzione, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata. In alternativa, è prevista l’assegnazione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze dell’ordine.

 

Cordiali saluti

Studio Tracanella

Con il provvedimento n. 96911/2020, pubblicato il 27 febbraio, l’Agenzia delle entrate ha fornito le modalità attuative delle disposizioni di cui all’articolo 12-septies D.L. 34/2019 (c.d. “Decreto crescita”)

L’articolo 12 in parola prevede dal 1/1/2020:

·     - Che gli esportatori abituali non hanno più l’obbligo di consegnare al fornitore (o alla dogana) la dichiarazione di intento e la copia della ricevuta di trasmissione telematica della stessa all’Agenzia delle entrate.

·     - l’eliminazione dell’obbligo di numerazione progressiva e annotazione delle dichiarazioni d’intento emesse e ricevute in un apposito registro

·     - l’abrogazione dell’obbligo di conservazione

·     - la soppressione della previsione che chiedeva di indicare nel quadro VI della dichiarazione Iva i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute.

Per consentire al fornitore (ed all’agenzia entrate) il controllo sulla regolarità delle operazioni effettuate, la norma dispone inoltre che gli estremi del protocollo di ricezione delle ricevute telematiche rilasciate dall’Agenzia delle entrate debbano essere indicati dal cedente nelle fatture emesse, e dall’importatore nella dichiarazione doganale.

A partire dal 2 marzo 2020 le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento trasmesse dagli esportatori all’Agenzia entrate sono rese disponibili nel cassetto fiscale del contribuente

Si ricorda, a tal proposito, che l’effettuazione di cessioni o prestazioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, senza avere prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione di intento, comporta l’irrogazione di una sanzione dal 100 al 200% dell’imposta.

Sempre con il suddetto provvedimento sono stati inoltre aggiornati il modello di dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Il nuovo modello è immediatamente utilizzabile; quello vecchio, tuttavia, potrà comunque essere utilizzato fino al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate (e, quindi, fino al prossimo 27 aprile).

La Legge Finanziaria appena varata ha portato una profonda modifica dell’agevolazione super ed iper ammortamento che ha cambiato pelle diventando un credito di imposta.

Rammentiamo che il super ammortamento consisteva fino al 2019 in una maggiorazione del 30% del costo del bene ammortizzabile nuovo, di cui si poteva fruire all’interno della dichiarazione come variazione in diminuzione del reddito imponibile. Oggi, invece, si trasforma in un credito di imposta del 6% usufruibile con compensazione nel modello F24, in 5 rate annuali.

Il nuovo credito di imposta è limitato agli investimenti in beni strumentali effettuati dal 1/1/2020 al 31/12/2020, ovvero fino al 30/06/2021 qualora entro il 31/12/2020 sia stato versato un acconto pari almeno al 20% del costo del bene. Occorre però aggiungere che a seguito delle pressioni del mondo industriale, il Governo ha introdotto nella normativa l’impegno a prorogare il credito di imposta, salvo il mancato reperimento delle risorse necessarie.

In termini di risparmio fiscale, diciamo subito che i due meccanismi sostanzialmente si equivalgono; la “vecchia” agevolazione consentiva un beneficio maggiore, ma usufruibile in un periodo di tempo generalmente più lungo. A fronte di una riduzione percentuale del beneficio fiscale, si osserva una generale accelerazione del periodo di ripartizione dello stesso.

La vera differenza è che l’agevolazione fiscale, fino al 2019, non poteva essere usufruita da tutti quei soggetti che non generavano materia imponibile, come di solito accade alle start up ed in generale alle imprese neo-costituite; al contrario, il nuovo credito di imposta potrà essere utilizzato anche da questi soggetti compensandolo con i debiti da versare tramite F24 (contributi inps ed inail, trattenute fiscali a carico dei lavoratori dipendenti e dei parasubordinati, inclusi quindi gli amministratori, iva ecc…).

PROFILO SOGGETTIVO E DECADENZA

Sotto il profilo soggettivo, sono agevolabili gli investimenti destinati a strutture produttive ubicate in Italia, incluse le stabili organizzazioni si soggetti esteri. A differenza del super ed iper ammortamento, il credito di imposta può essere utilizzato anche da professionisti e soggetti forfettari, che in passato non potevano farlo perché non deducono i costi con modalità analitica.

Non possono usufruirne invece le imprese in crisi e quelle destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione della normativa sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, nonché quelle non in regola con la normativa sulla sicurezza sui posti di lavoro ed al corretto versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Decadono in parte dall’agevolazione i soggetti che, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all’acquisto, delocalizzano l’investimento all’estero o cedano il bene, salvo il caso in cui questo venga sostituito con un nuovo bene.

 

PROFILO OGGETTIVO

Sono incluse nell’agevolazione i beni nuovi di natura strumentale all’attività di impresa, inclusi i beni immateriali individuati nell’allegato B della Legge di bilancio per il 2017 (beni strumentali alla trasformazione tecnologica in direzione di industria 4.0).

Sono esclusi:

  • Gli immobili
  • I mezzi di trasposto di cui all’articolo 164, comma 1, del TUIR
  • Beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%
  • Altri beni analiticamente individuati dalla normativa, sui quali non è necessario fornire maggiori dettagli stante la particolarità dei beni e dei settori coinvolti.

Analogamente a quanto previsto per super ed iper ammortamento, si ritiene siano agevolabili anche gli acquisti effettuati tramite contratto di appalto e le spese sostenute per i beni costruiti in economia.

Ai fini degli eventuali controlli da parte degli enti competenti, i soggetti che usufruiscono del credito di imposta devono conservare la documentazione necessaria per dimostrare il sostenimento della spesa e la determinazione del credito; a tal fine è necessario ad esempio conservare le fatture (che devono contenere espresso riferimento all’agevolazione: anche su questo punto si attendono chiarimenti) e gli altri documenti inerenti l’acquisto (preventivi, relazioni tecniche ecc…), una perizia tecnica (per i beni di cui agli allegati A e B della legge di bilancio 2017) che può essere sostituita da una autocertificazione per i beni di costo unitario non superiore a 300.000 euro, ecc…

MISURA DEL CREDITO

La misura del credito è differenziata a seconda del tipo di bene; esso è infatti pari a:

  • 6% del costo di acquisto, per la generalità dei beni
  • 40% (se l’investimento è inferiore a 2,5 milioni) o 20% (negli altri casi, e fino al limite di 10 milioni) per i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale verso Industria 4.0 (cfr, allegato A della Legge di bilancio 2017)
  • 15% (con il limite di 700.000 euro) per i beni immateriali indicati sopra

ALTRE CARATTERISTICHE DEL CREDITO DI IMPOSTA

Ricordiamo infine alcune caratteristiche del nuovo credito di imposta:

  • La compensazione deve avvenire in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 nel caso di beni immateriali dell’allegato B annesso alla Legge di Bilancio 2017;
  • La compensazione decorre dal periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione o a quello di avvenuta interconnessione per i beni 4.0;
  • Il credito di imposta richiede apposita comunicazione al Mise, secondo modello, contenuto, modalità e termini di invio da definirsi in un Decreto direttoriale, ad oggi non ancora disponibile (quindi non si può ancora sapere se la comunicazione debba essere effettuata a pena di decadenza)
  • Il credito di imposta non può essere oggetto di cessione

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