CIRCOLAZIONE QUOTE SOTTOSCRITTE TRAMITE CROWDFOUNDING

L’articolo 100ter del TUF si occupa di disciplinare le offerte di quote o azioni attraverso portali per la raccolta di capitali; si tratta della disciplina comunemente conosciuta come crowdfunding.

In tale contesto, i commi 2bis, 2ter e 2quater (da ultimo modificati dall’art. 4 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017) introducono un innovativo sistema di circolazione delle quote di Piccole e Medie Imprese e di Imprese Sociali costituite in forma di SRL.

Come vedremo, questo sistema consente la circolazione delle quote senza l’intervento dei notai (o dottori commercialisti) con notevoli risparmi in termini di costi e di tempo, e determina l’effetto di introdurre un vero e proprio mercato secondario delle quote di Start up e PMI che abbiano adottato campagne di crowdfunding.

La sottoscrizione e la successiva alienazione delle quote può essere infatti effettuata, in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti, tramite intermediari abilitati alla prestazione di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), ed e); questi ultimi devono anche occuparsi di depositare la lista dei sottoscrittori presso il registro imprese, sopportandone i relativi costi.

Si tratta senza dubbio di un meccanismo simile alla sottoscrizione o acquisto di quote tramite società fiduciarie, con la differenza che i diritti sociali portati dalle quote vengono esercitati direttamente dal partecipante all’offerta e non dall’intermediario. A tal fine, quest’ultimo è soggetto all’obbligo di rilasciare una certificazione al sottoscrittore o all’acquirente, comprovante la titolarità delle quote.

La successiva alienazione da parte del sottoscrittore o del successivo acquirente avviene tramite semplice annotazione nei registri tenuti dall’intermediario, senza quindi la necessità di rivolgersi ad un notaio o ad un dottore commercialista. Questa “girata” sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile, il quale prevede che “Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito di cui al successivo comma”, vale a dire dal momento in cui il notaio (o il dottore commercialista) deposita l’atto di compravendita al registri delle imprese.

L’intermediario accorda ai sottoscrittori e ai successivi acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a se stessi delle quote di loro pertinenza;

Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma 2-bis deve essere chiaramente indicato nel portale, ove sono altresì predisposte apposite idonee modalità per consentire all'investitore di esercitare l'opzione ovvero indicare l'intenzione di applicare il regime ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

Al fine di semplificare ulteriormente la procedura, il comma 2quater dell’articolo 100ter dispone che “l'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da piccole e medie imprese e da imprese sociali ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuati secondo le modalità previste alle lettere b) e c) del comma 2-bis del presente articolo, non necessita della stipulazione di un contratto scritto”.

Infine, sempre a mente del comma 2quater, ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante deve essere indicato nel portale dell'offerta, con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, nonché in apposita sezione del sito internet di ciascun intermediario.

Tale disclosure è ritenuta così importante che il Legislatore ha disposto che “In difetto, nulla è dovuto agli intermediari.”

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