FRANCO TRACANELLA  Revisore Contabile  GIUSEPPE IERACE  Dott. Commercialista
 CRISTINA TRACANELLA  Rag. Commercialista  GIUSEPPE MAGGIONI  Avvocato
 LUCA TRACANELLA  Dott. Commercialista  GABRIELE SPADA  Avvocato
 NICOLA TRACANELLA  Dott. Commercialista  BENIAMINO FARAGO’  Dott. in Economia
     RAFFAELLA CARDAROPOLI  Dott.ssa in Economia

 

Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24

 

Lo scorso 15 marzo 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D. LGS. 24/2023 che predispone nuove regole circa il whistleblowing, ovvero la segnalazione di illeciti di cui un dipendente, collaboratore, professionista sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Il D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 intende rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità in materia di segnalazioni con l’estensione del campo di applicazione alle aziende private con una media di più di 50 dipendenti.

Ritengo, pertanto, necessario portare alla Vostra attenzione le principali novità e gli adattamenti che dovranno essere adottati dalla Vostra Società.

La nuova normativa va a modificare sensibilmente sia il settore pubblico che il settore privato a livello di adempimenti e sul piano sanzionatorio.

Per quanto riguarda il settore privato, prima dell’avvento del Decreto Legislativo n. 24/2023, la disciplina veniva dettata dalla Legge 179/2017. Tale provvedimento richiedeva alle società del settore privato con modelli organizzativi ex D. LGS. 231/2001 di dotarsi obbligatoriamente di canali di segnalazione delle condotte illecite ritenute rilevanti ai sensi della normativa. Allo stesso tempo, le imprese avevano l’onere di garantire il divieto di atti ritorsivi o discriminatori nei confronti del whistleblower per le segnalazioni effettuate.

La nuova normativa dà attuazione al Direttiva UE n. 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 e riconosce alla segnalazione un ruolo chiave nella prevenzione delle violazioni normative assicurando ai segnalanti di imprese sia pubbliche che private, una tutela più strutturata.

Con il D. LGS 24/2023 aumentano le condotte meritevoli di segnalazione; la disciplina prevista dal nuovo decreto, infatti, non si limita più alle sole “condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o violazioni dei modelli di organizzazione e di gestione”, ma si estende anche alle violazioni che possano ledere gli interessi dell’Unione Europea. Ricadono nella normativa anche le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Pubblica Amministrazione o dell’ente privato, inclusi gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali.

Continuano invece a rimanere escluse dal decreto le segnalazioni riguardanti i rapporti individuali di lavoro (in questo caso il referente sarà il diretto superiore, ma la disciplina non riguarda il whistleblowing) e la sicurezza nazionale.

Il D. LGS. 24/2023 amplia l’ambito di applicazione soggettivo della disciplina in materia di whistleblowing. Con questo nuovo decreto, sono adesso inclusi tra i soggetti tutelabili (art. 3): i lavoratori subordinati, i lavoratori autonomi, i titolari di un rapporto di collaborazione, i lavoratori o collaboratori che svolgono la loro attività per enti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere a favore di terzi, i liberi professionisti ed i consulenti, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Inoltre, la tutela delle persone segnalanti si applica anche ai facilitatori, alle persone legate da rapporti di parentela ed affetto stabile con i segnalanti, ai colleghi di lavoro che hanno rapporti abituali e correnti con il segnalante, agli enti di proprietà del segnalante.

La segnalazione è tutelata anche nel caso in cui il rapporto di lavoro non sia ancora iniziato (se l’informazione è stata acquisita nel corso della selezione od in fase precontrattuale), durante il periodo di prova, successivamente allo scioglimento del rapporto se l’informazione è stata acquisita nel corso del rapporto.

Con riferimento ai canali di segnalazione, mentre in precedenza era previsto unicamente l’utilizzo di canali interni di segnalazione, la nuova normativa ora introduce ulteriori modalità attraverso cui il whistleblower può comunicare gli illeciti di cui sia venuto a conoscenza. Sotto questo aspetto è previsto anche un canale di segnalazione “esterno” che verrà predisposto e gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 24/2023, previo parere del Garante della Privacy, dovrà adottare delle linee guida in tema di presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, prevedendo il ricorso a strumenti di crittografia che garantiscano la riservatezza del segnalante e della persona menzionata nella segnalazione - o comunque coinvolta.

L’art. 4 del Decreto prevede che l’attivazione dei canali di segnalazione – che devono essere previsti nel MOG – debbano avere caratteristiche tali da garantire, anche attraverso canali di crittografia, la riservatezza del segnalante, del segnalato e del contenuto della segnalazione. In merito al canale di segnalazione devono essere sentite le rappresentanze o le organizzative sindacali.

Sotto questo ultimo aspetto, suggerisco di coinvolgere formalmente le RSA Sindacali (in riunioni con appositi verbali) in relazione alla conferma dei canali interni od esterni (posta elettronica ed indirizzo fisico con numero di telefono) che verranno individuati. Ritengo che, come già avviene, i canali interni di segnalazione debbano essere comunicati per iscritto ad ogni dipendente e/o collaboratore all’atto della assunzione o del conferimento di incarico (ottenendo copia sottoscritta della ricezione di tali canali di segnalazione), inviati all’indirizzo di posta elettronica da essi forniti.

Da segnalare la previsione inserita nel corpo dell’art. 4 in ragione della quale la gestione dei canali di segnalazione è affidata ad una persona o ad un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata ad un soggetto esterno, anch’esso autonomo e con personale specificamente formato. I soggetti del settore privato che nell’ultimo anno hanno impiegato fino a 249 dipendenti possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione.

Il MOG, se esistente, si dovrà occupare del canale di segnalazione.

Inoltre, l’art. 5, lettera e) del Decreto espressamente prevede che i soggetti cui è deputata la gestione delle segnalazioni “mettono a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure i suoi presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all'articolo tre, commi tre o quattro. Se dotati di un proprio sito Internet, i soggetti nel settore privato pubblicano le informazioni di cui alla presente lettera anche in una sezione dedicata del suddetto sito”.

A tale riunione sarà necessaria la partecipazione anche del Data Protection Manager (DPO), giacché gli articoli 12 e 13 prevedono espresse disposizioni a tutela della riservatezza e la privacy.

Ai whistleblowers, infatti, dovrà essere garantita la massima riservatezza con riferimento al segnalante, al contenuto della segnalazione ed al soggetto segnalato.

Entro sette giorni dal ricevimento di una segnalazione (che può essere nominativa od anonima), l’ente dovrà rilasciare al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione.

Il soggetto cui è affidata la gestione della segnalazione sarà anche incaricato di mantenere i contatti con il whistleblower fornendo un riscontro a quest’ultimo entro tre mesi dalla segnalazione.

Sotto il profilo della tutela del whistleblower, il nuovo decreto legislativo rafforza in modo significativo la tutela della persona del segnalante che non deve essere oggetto di alcuna forma di ritorsione in ragione della segnalazione. E’ previsto un sistema di inversione dell’onere probatorio, cosicché, qualora il segnalante subisca ritorsioni (così come individuate dall’art. 17 del decreto), si presume – salva prova contraria che dovrà fornire l’ente – che tali condotte siano di carattere ritorsivo. Le persone licenziate hanno il diritto ad essere reintegrate sul posto di lavoro ed a ottenere il risarcimento del danno.

Particolarmente inasprito anche il sistema sanzionatorio.

Infatti, in caso di ritorsioni commessi nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato, l’ANAC è tenuto ad informare l’Ispettorato nazionale del lavoro per i provvedimenti di propria competenza.

E’ inoltre previsto un sistema di sanzioni amministrative pecuniarie.

In base all'articolo 21 del decreto, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l’ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni:

-   da 10.000 a 50.000 € quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;

-   Da 10.000 a 50.000 € quando accetta che non sono stati istituiti i canali di segnalazioni, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli quattro e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;

-   da 500 a 2.500 € in caso di licenziamento del lavoratore segnalante.

Inoltre, i soggetti del settore privato che sono dotati di MOG o devono necessariamente essere dotati di MOG ai sensi del decreto numero 231 del 2001 devono prevedere nel sistema disciplinare di cui all'articolo 6 del medesimo decreto 231 sanzioni nei confronti di coloro che vengono accettati essere responsabili degli illeciti di cui sopra.

È pertanto opportuno un confronto con il consulente in materia giuslavoristica al fine di predisporre adeguatamente il suddetto sistema sanzionatorio.

 

                                        STUDIO TRACANELLA

 FRANCO TRACANELLA  Revisore Contabile  GIUSEPPE IERACE  Dott. Commercialista
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     RAFFAELLA CARDAROPOLI  Dott.ssa in Economia

 

Milano, 20 ottobre 2023



OGGETTO: Istituzione del Registro dei Titolari Effettivi e conseguenti adempimenti comunicativi

 

 

Gentile Cliente,

con la presente richiamiamo l’attenzione sull’adempimento richiesto dalla normativa antiriciclaggio di cui al D. Lgs. n. 231/2007 e relativi provvedimenti attuativi, riguardante la comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva nella sezione autonoma o nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

Si ricorda che il titolare effettivo è la persona fisica che possiede e controlla una società ovvero ne risulta beneficiaria.

 Come previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, gli art. 20 e 22 disciplinano i criteri di individuazione del titolare effettivo:

1)     CRITERIO DI PROPRIETA’

      proprietà diretta: partecipazione sociale di una persona fisica superiore al 25%;

      proprietà indiretta: partecipazione sociale di una persona giuridica, di società fiduciarie o per interposta persona superiore al 25%.

 

2)     CRITERIO DI CONTROLLO

      voti in assemblea:

a)     controllo maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

b)     controllo dei voti sufficienti per influenza dominante in assemblea ordinaria;   

      vincoli contrattuali:

a)      esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentono di esercitare un’influenza dominante.

 

3)     CRITERIO RESIDUALE

       titolare di poteri di rappresentanza

 

I criteri vanno utilizzati in modo progressivo: se non si verifica il criterio della proprietà, occorre verificare il criterio del controllo; solo qualora gli altri criteri non siano soddisfatti, occorre indicare il legale rappresentante.

                                                   

Nel trust i titolari effettivi sono: il disponente, il beneficiario, il trustee, tutte le persone fisiche che esercitano un controllo sui beni conferiti nel trust.

 

 

Si rammenta che il Decreto MEF/MISE n. 55/2022 ha disciplinato le modalità esclusivamente telematiche per la comunicazione al nuovo Registro dei Titolari Effettivi, istituito presso le Camere di Commercio territoriali, dei dati relativi alla titolarità effettiva dei seguenti enti:

·       imprese dotate di personalità giuridica (Spa, Srl, Sapa, società cooperative);

·       persone giuridiche private (associazioni, fondazioni, e altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361);

·       i trust e istituti giuridici affini che risiedono nel territorio dello Stato Italiano, nonché le persone che esercitano diritti di potere e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purchè stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica Italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust o dell’ istituto giuridico affine ( art. 22, 5° comma del D. Lgs n. 231/2007).

 

L’obbligo di comunicare il titolare effettivo non riguarda quindi società di persone, imprese individuali e associazioni non riconosciute. 

Per quanto riguarda invece le modalità di compilazione del modello da parte delle società che, tra i propri soci, annoverano società fiduciarie ai sensi della Legge 23 Novembre 1939 n. 1966, si è in attesa di ricevere indicazioni dalle associazioni di categoria.

Il citato Decreto Legislativo disciplina altresì le modalità di accesso a tali dati da parte dei soggetti tenuti agli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio.

I dati dei titolari effettivi saranno reperibili in una sezione autonoma del Registro.

La comunicazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva deve essere inviata all’Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di commercio territorialmente competente, per l’iscrizione e la conservazione nella sezione autonoma, da parte dei seguenti soggetti:

      amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica;

      fondatore, ove in vita, oppure dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private (associazioni, fondazioni, ecc… con personalità  giuridica)

 

È istituita altresì una sezione speciale per la comunicazione dei nominativi dei titolari effettivi di trust e istituti giuridici affini; la comunicazione in questo caso deve essere effettuata dal fiduciario.

L’adempimento, in entrambi i casi, può essere assolto mediante il “Modello TE” utilizzando «DIRE», il servizio web delle Camere di Commercio (o software analoghi), sottoscrivendo l’istanza con firma digitale del soggetto tenuto alla comunicazione (amministratore o fondatore).

L’obbligo deve essere adempiuto entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha attestato l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva (G.U. n. 236 del 9 ottobre 2023). Scadendo il termine su indicato in un giorno festivo (venerdì 8 dicembre), la comunicazione deve essere trasmessa non oltre l’11 dicembre 2023 al Registro delle Imprese, identificato dal legislatore come Registro Ufficiale dei dati e delle informazioni del Titolare Effettivo.

L’omissione della comunicazione comporta l’applicazione, da parte della Camera di Commercio territorialmente competente, della sanzione amministrativa, a carico di tutti i componenti dell’organo amministrativo, prevista dall'art. 2630 del codice civile (da 103 euro a 1.032 euro); se la comunicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

Fermo restando che la firma digitale deve essere quella del soggetto obbligato, lo Studio Tracanella può fornirvi assistenza nella compilazione ed invio della pratica.

Qualora intendiate affidare l’incarico allo Studio Tracanella, per ciascuna comunicazione andrà fornito l’apposito modello di raccolta dati (qui allegati), con i dati dell’entità giuridica, del firmatario, dei soggetti individuali come titolari effettivi e del requisito/caratteristica che li rende tali (individuati in base ai criteri sopra esposti).

Si ricorda infine che

·       sono da comunicare anche le variazioni del titolare effettivo, entro 30 giorni dall’intervenuta variazione

·       l’informazione sul titolare effettivo dovrà essere confermata con cadenza annuale, cioè entro dodici mesi dall’ultima comunicazione (anche nel caso non siano intervenute variazioni). Le imprese con personalità giuridica possono effettuare l’adempimento -  nel rispetto comunque del termine massimo di dodici mesi dall’ultima comunicazione - contestualmente al deposito annuale del bilancio di esercizio nel registro delle imprese competente.

Qualora aveste bisogno di ulteriori chiarimenti vogliate prendere visione del seguente link:

https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home

Qualora vogliate affidare il suddetto incarico allo Studio Tracanella, vi invitiamo a sottoscrivere la presente per accettazione.

STUDIO TRACANELLA

 

Per accettazione

Denominazione società                        ______________________

Firma del legale rappresentante           ______________________

 

Download:

Modulistica per compilazione Registro Titolari Effettivi

DECRETO FISCALE CURA ITALIA: le principali disposizioni

 

Si riportano di seguito le principali disposizioni in materia di adempimenti e versamenti fiscali, incluse nel DL 18 del 2020 (c.d. Decreto Cura Italia) allo scopo di contenere gli effetti economici dell’emergenza da Codiv-19.

Ci si soffermerà dapprima sulle misure di sospensione degli adempimenti e dei versamenti fiscali (tutte queste disposizioni si riferiscono ai contribuenti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato), per poi elencare, in forma necessariamente sintetica, altre misure di sicuro interesse per gran parte dei contribuenti.

 

Per tutti i contribuenti

I versamenti “nei confronti delle pubbliche amministrazioni” (testuali parole) sono tutti rinviati, dal 16/3 al 20/3.

L’ampia formulazione lascia intendere che siano rinviati al 20/3 tutti i versamenti da effettuare con F24.

È inclusa quindi, ad esempio, la tassa libri sociali che scadeva il 16/3.

Sono sospesi anche gli adempimenti fiscali (diversi dai versamenti) fino al 31/5, che dovranno essere effettuati entro il 30/6.

Vengono in mente, ad esempio, la dichiarazione iva, le certificazioni uniche, le liquidazioni iva periodiche, gli elenchi fatture e gli esterometri.

 

Per i contribuenti “esercenti attività di impresa, arte o professione” che nel 2019 (per gli infrannuali, “nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto”) hanno avuto “ricavi o compensi non superiori” a 2.000.000 di euro, sono sospesi i seguenti versamenti da autoliquidazione con scadenza tra l’ 8/3 ed il 31/3:

• Ritenute alla fonte

• Iva

• Contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.

Detti versamenti potranno essere effettuati entro il 31/5 in unica soluzione ovvero in 5 rate mensili di pari importo, a partire da tale data.

 

Per i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro, e che nel mese di febbraio 2020 NON abbiano sostenuto “spese per lavoro dipendente o assimilato”, in relazione ai ricavi e compensi PERCEPITI dall’entrata in vigore del decreto fino al 31/3, le fatture possono emettere senza la ritenuta d’acconto, richiedendo altresì al committente/cessionario di non applicare la stessa (si ricorda infatti che il sostituto di imposta è obbligato ad applicare la ritenuta ancorchè la stessa non venga esposta in fattura)

A tal fine è necessario rilasciare al committente/cessionario una dichiarazione con riferimento alla norma in parola (art. 58 comma 2).

È tuttavia necessario che tali contribuenti, che hanno quindi incassato il corrispettivo al lordo della ritenuta, versino la stessa entro il 31/5 in unica soluzione, ovvero in 5 rate mensili di pari importo a partire da tale data.

Filiere più colpite

L’articolo 57 aggiunge ai settori più colpiti già individuati nel DL del 2/3 (quindi, imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator), i settori elencati di seguito.

Per tali settori,

• I versamenti dell’imposta sul valore aggiunto scadenti nel mese di marzo sono sospesi (non è indicato un termine per la sospensione)

• I versamenti di ritenute alla fonte, contributi previdenziali ed assistenziali nonché premi per l’assicurazione obbligatoria vengono effettuati entro il 31/5 in unica soluzione, ovvero in 5 rate mensili di pari importo a partire da tale data.

• Gli stessi versamenti dovuti da associazioni e società sportive dilettantistiche o professionistiche, dovrebbero poter versare (la formulazione normativa non è di facile lettura) ritenute alla fonte, contributi previdenziali ed assistenziali nonché premi per l’assicurazione obbligatoria entro il 30/6 in unica soluzione, ovvero in 5 rate mensili di pari importo a partire da tale data.

I settori individuati dal Decreto Legge come quelli più colpiti sono:

a) associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night- club, sale gioco e biliardi;

c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.

 

ALTRE DISPOSIZIONI

Il decreto prevede poi altre disposizioni “ad ampio raggio” per il sostegni economico/finanziario ad imprese ed a soggetti diversi, tra le quali si ricordano le seguenti.

 

Accesso al fondo di garanzia per le PMI

Per sostenere le imprese in difficoltà finanziaria si prevede espressamente che, per un periodo di 9 mesi, la garanzia del Fondo centrale di garanzia delle PMI sarà rilasciata gratuitamente. L'importo massimo che potrà essere garantito per singola impresa viene inoltre elevato a 5 milioni di euro.

Nel caso intendiate accedere ai finanziamenti in parola, non esitate a contattarci.

 

Cassa integrazione in deroga

È possibile ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale “COVID-19” per 9 settimane aggiuntive ed estesa a tutti i settori, comprese le imprese con meno di 5 dipendenti. La possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria.

 

Ristoro di 600 euro

Un ristoro da 600 euro per il blocco dell'attività di marzo per le partite Iva e la creazione di un fondo per il reddito di ultima istanza da 300 mln per le partite Iva che a causa dell'epidemia di Corona Virus hanno interrotto l'attività. Tale misura è dedicata ai professionisti ed ai titolari di rapporti di co.co.co iscritti alla gestione separata dell'Inps, agli imprenditori iscritti alle gestioni Inps artigiani e commercianti, ai dipendenti stagionali del settore turistico e degli stabilimenti balneari, nonché agli operai agricoli a tempo determinato, purchè non siano titolari di pensione.

Sono quindi esclusi i soggetti iscritti a forme previdenziali diverse dall’inps, quali i professionisti iscritti a casse private (avvocati, commercialisti, ingegneri, medici, giornalisti ecc…).

Per accedere all'indennità sarà necessario presentare apposita domanda. Essendo stanziato un limite di spesa per ogni categoria, è presumibile che nel caso in cui le domande superino gli importi previsti l'indennità verrà ridotta in proporzione.

 

Erogazioni liberali a sostegno dell'emergenza da covid-19.

Se tali erogazioni sono effettuate in denaro da privati e da enti non commerciali, le stesse saranno detraibili dall'imposta lorda in misura pari al 30%, fino ad un importo massimo di euro 30.000. Nel caso in cui tali erogazioni siano effettuate da soggetti titolari di reddito d'impresa, le stesse saranno deducibili sia dal reddito d'impresa che dalla base imponibile dell'Irap.

Nessun beneficio nel caso in cui le erogazioni siano invece effettuati da soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo (!!!), che comunque potranno accedere alla deduzione per le erogazioni effettuate da privati,

Per quanto riguarda i soggetti destinatari di tali aiuti la norma indica lo Stato, le regioni, gli enti locali territoriali, gli enti o istituzioni pubbliche, le fondazioni e le associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro. Le somme devolute devono essere espressamente finalizzate a finanziare interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

 

Credito di imposta per negozi e botteghe

Il decreto Cura Italia concede ai soggetti esercenti attività d'impresa un credito d'imposta in misura pari al 60% del canone di locazione del mese in corso a patto che l'immobile utilizzato per l'attività sia censito in categoria catastale C/1. Il credito d'imposta potrà essere esercitato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs n.241/1997.

Non potranno beneficiare della misura agevolativa in oggetto le attività che sono state identificate come essenziali nel Dpcm del 11 marzo scorso, quali, fra le altre, le farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità.

Niente credito d'imposta nemmeno per i titolari di redditi di lavoro autonomo (!!!) neppure nel caso in cui l'attività sia svolta in uno studio in categoria catastale C/1.

 

Blocco dei mutui per i lavoratori dipendenti

I lavoratori dipendenti potranno sospendere il pagamento delle rate di mutuo, a condizione di essere stati messi in cassa integrazione o di aver avuto riduzioni sensibili dell'orario di lavoro e del reddito, senza necessità di presentare il modello ISEE.

 

Blocco dei mutui e dei leasing per le PMI

C'è poi il blocco dei mutui e dei leasing fino al 30 settembre 2020 per le piccole e medie imprese.

In particolare, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

La richiesta di sospensione deve essere corredata da una comunicazione all’ente creditorie, “corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, in forza della quale “Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.”

 

Blocco dei mutui per i lavoratori autonomi

Stop al mutuo prima casa per i lavoratori autonomi. Previsto il blocco di 9 mesi, dall’entrata in vigore del decreto legge, anche per il pagamento dei mutui prima casa dei lavoratori autonomi, a condizione però che questi ultimi autocertifichino di aver perduto, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 (ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data) oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre del 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

 

Divieto di revoca dei finanziamenti

Per tutte le misure sopra esposte, e per lo stesso periodo, è anche disposto il divieto di revoca degli affidamenti concessi alla data del 29 febbraio scorso.

 

Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

 

Premio ai lavoratori dipendenti

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che hanno lavorato presso la sede di lavoro, quindi senza smart working, che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

Il predetto premio verrà erogato in busta paga dai datori di lavoro.

 

Congedi parentali e Baby sitting

È prevista la possibilità di usufruire del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% della retribuzione, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata. In alternativa, è prevista l’assegnazione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze dell’ordine.

 

Cordiali saluti

Studio Tracanella

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