START UP: CHI CONTROLLA I REQUISITI DI INNOVATIVITA’?

Il Giudice del Registro di Roma ribadisce che il Registro Imprese non ha la facoltà di rifiutare l’iscrizione alla sezione speciale di una start up, con l’unica motivazione della mancanza delle caratteristiche di innovatività dell’oggetto sociale.

Con la sentenza del 5 aprile 2019, infatti, è stato deciso che la valutazione delle caratteristiche di innovatività dell’attività sociale non può spingersi oltre ad una verifica della regolarità formale della documentazione presentata, salvo il caso di manifesta inesistenza dei caratteri di innovatività ed alto valore tecnologico.

A mente dell’art. 25, comma 12, del Dl 179/2012, l’iscrizione della start up avviene in modo automatico qualora vengano fornite le informazioni indicate nella medesima norma.

Si tratta a ttuta evidenza di un controllo unicamente formale, tanto più che i requisiti di innovatività ed alto valore tecnologico vengono autocertiifcati dall’organo amministrativo, come prescritto dal comma 9 del medesimo articolo.

Al di la degli effetti penali in cui incorre chiunque rilasci un’autocertificazione non rispondente al vero, occorre quindi interrogarsi di quali possano essere le conseguenze per la start up che vnega iscritta all’apposita sezione del Registro, pur non avendone le caratteristiche.

Ricordiamo a tale proposito che tra i benefici per le società iscritte nella sezione speciale vi è l’assoggettamento alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del parimonio di cui al DL, con esclusione quindi del fallimento e delle altre ordinarie procedure concorsuali.

E’ tuttavia pacifico in giurisprudenza che in caso di richiesta di accesso a tali procedure, il Tribunale può indagare i requisiti di innovatività della start up e, qualora ritenga che questi non sussistano, la società verrà senza dubbio assoggettata a fallimento. Allargando il ragionamento, si può ritenere inoltre che tale verifica faccia venire meno le altre agevolazioni previste dalla speciale disciplina delle start up, prime fra tutte quelle previste per le persone fisiche e giuridiche che hanno investito nella start up “decaduta”.

Occorre inoltre rammentare che il controllo dei requisiti di innovatività e di alto valore tecnologico dei prodotti o dei servizi offerti spetta al MISE che ha quindi la facoltà di determinare la cancellazione della società dalla sezione speciale.

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