CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

La Legge Finanziaria appena varata ha portato una profonda modifica dell’agevolazione super ed iper ammortamento che ha cambiato pelle diventando un credito di imposta.

Rammentiamo che il super ammortamento consisteva fino al 2019 in una maggiorazione del 30% del costo del bene ammortizzabile nuovo, di cui si poteva fruire all’interno della dichiarazione come variazione in diminuzione del reddito imponibile. Oggi, invece, si trasforma in un credito di imposta del 6% usufruibile con compensazione nel modello F24, in 5 rate annuali.

Il nuovo credito di imposta è limitato agli investimenti in beni strumentali effettuati dal 1/1/2020 al 31/12/2020, ovvero fino al 30/06/2021 qualora entro il 31/12/2020 sia stato versato un acconto pari almeno al 20% del costo del bene. Occorre però aggiungere che a seguito delle pressioni del mondo industriale, il Governo ha introdotto nella normativa l’impegno a prorogare il credito di imposta, salvo il mancato reperimento delle risorse necessarie.

In termini di risparmio fiscale, diciamo subito che i due meccanismi sostanzialmente si equivalgono; la “vecchia” agevolazione consentiva un beneficio maggiore, ma usufruibile in un periodo di tempo generalmente più lungo. A fronte di una riduzione percentuale del beneficio fiscale, si osserva una generale accelerazione del periodo di ripartizione dello stesso.

La vera differenza è che l’agevolazione fiscale, fino al 2019, non poteva essere usufruita da tutti quei soggetti che non generavano materia imponibile, come di solito accade alle start up ed in generale alle imprese neo-costituite; al contrario, il nuovo credito di imposta potrà essere utilizzato anche da questi soggetti compensandolo con i debiti da versare tramite F24 (contributi inps ed inail, trattenute fiscali a carico dei lavoratori dipendenti e dei parasubordinati, inclusi quindi gli amministratori, iva ecc…).

PROFILO SOGGETTIVO E DECADENZA

Sotto il profilo soggettivo, sono agevolabili gli investimenti destinati a strutture produttive ubicate in Italia, incluse le stabili organizzazioni si soggetti esteri. A differenza del super ed iper ammortamento, il credito di imposta può essere utilizzato anche da professionisti e soggetti forfettari, che in passato non potevano farlo perché non deducono i costi con modalità analitica.

Non possono usufruirne invece le imprese in crisi e quelle destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione della normativa sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, nonché quelle non in regola con la normativa sulla sicurezza sui posti di lavoro ed al corretto versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Decadono in parte dall’agevolazione i soggetti che, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all’acquisto, delocalizzano l’investimento all’estero o cedano il bene, salvo il caso in cui questo venga sostituito con un nuovo bene.

 

PROFILO OGGETTIVO

Sono incluse nell’agevolazione i beni nuovi di natura strumentale all’attività di impresa, inclusi i beni immateriali individuati nell’allegato B della Legge di bilancio per il 2017 (beni strumentali alla trasformazione tecnologica in direzione di industria 4.0).

Sono esclusi:

  • Gli immobili
  • I mezzi di trasposto di cui all’articolo 164, comma 1, del TUIR
  • Beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%
  • Altri beni analiticamente individuati dalla normativa, sui quali non è necessario fornire maggiori dettagli stante la particolarità dei beni e dei settori coinvolti.

Analogamente a quanto previsto per super ed iper ammortamento, si ritiene siano agevolabili anche gli acquisti effettuati tramite contratto di appalto e le spese sostenute per i beni costruiti in economia.

Ai fini degli eventuali controlli da parte degli enti competenti, i soggetti che usufruiscono del credito di imposta devono conservare la documentazione necessaria per dimostrare il sostenimento della spesa e la determinazione del credito; a tal fine è necessario ad esempio conservare le fatture (che devono contenere espresso riferimento all’agevolazione: anche su questo punto si attendono chiarimenti) e gli altri documenti inerenti l’acquisto (preventivi, relazioni tecniche ecc…), una perizia tecnica (per i beni di cui agli allegati A e B della legge di bilancio 2017) che può essere sostituita da una autocertificazione per i beni di costo unitario non superiore a 300.000 euro, ecc…

MISURA DEL CREDITO

La misura del credito è differenziata a seconda del tipo di bene; esso è infatti pari a:

  • 6% del costo di acquisto, per la generalità dei beni
  • 40% (se l’investimento è inferiore a 2,5 milioni) o 20% (negli altri casi, e fino al limite di 10 milioni) per i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale verso Industria 4.0 (cfr, allegato A della Legge di bilancio 2017)
  • 15% (con il limite di 700.000 euro) per i beni immateriali indicati sopra

ALTRE CARATTERISTICHE DEL CREDITO DI IMPOSTA

Ricordiamo infine alcune caratteristiche del nuovo credito di imposta:

  • La compensazione deve avvenire in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 nel caso di beni immateriali dell’allegato B annesso alla Legge di Bilancio 2017;
  • La compensazione decorre dal periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione o a quello di avvenuta interconnessione per i beni 4.0;
  • Il credito di imposta richiede apposita comunicazione al Mise, secondo modello, contenuto, modalità e termini di invio da definirsi in un Decreto direttoriale, ad oggi non ancora disponibile (quindi non si può ancora sapere se la comunicazione debba essere effettuata a pena di decadenza)
  • Il credito di imposta non può essere oggetto di cessione

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