TERZO SETTORE: PUBBLICATE LE LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE

Facciamo seguito al nostro precedente documento del 12 marzo 2019, per tornare ad occuparci dell’obbligo di redazione del bilancio Sociale posto a carico degli enti del terzo settore, introdotto dal DLgs 112/2017 per le imprese sociali (e quindi anche per tutte le cooperative sociali) e dal DLgs 117/2017 per gli altri Enti del Terzo Settore; solo per questi ultimi, l’obbligatorietà scatta al superamento della soglia di 1 milione di euro di entrate comunque denominate (art. 14 DLgs 117/2017).

Infatti, in data 9 agosto 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto 4 luglio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tramite il quale vengono definite le “Linee Guida per la Redazione del Bilancio Sociale degli Enti del Terzo Settore”, alle quali devono attenersi gli enti sopra individuati per la redazione del documento in parola “a partire dal primo esercizio successivo a quello in alla data di pubblicazione”.

E’ subito il caso di sottolineare che il contenuto minimo del Bilancio Sociale (sul quale torneremo al termine del presente documento), come individuato dal Decreto, è molto più ampio ed articolato di quello dell’ordinario rendiconto annuale e della relazione di missione; considerando altresì le risorse che l’ETS deve mettere in gioco per la sua autonoma predisposizione, appare conveniente affidare la sua redazione a consulenti esperti della redazione del Bilancio Sociale, non solo nei casi più complessi.

permettere a tutti gli stakehiolders di verificare il perseguimento dell’attività sociale da parte degli ETS.

Questa conclusione è ancora più convincente qualora si considerino i vantaggi che i soggetti obbligati possono ottenere da un Bilancio Sociale predisposto in modo professionale, che consistono in una migliore immagine interna ed esterna dell’ente medesimo ed in un miglioramento del sua assetto organizzativo e della sua efficienza.

La mole delle informazioni richieste imporrà inoltre una revisione dei processi organizzativi e dei flussi informativi interni, allo scopo di raccogliere in corso d’anno le informazioni necessarie alla redazione del Bilancio Sociale, che non potrà essere rimandata alla prima redazione del Bilancio Sociale ma andrà necessariamente anticipata ad inizio 2020.

Passando al contenuto del Decreto, nella prima parte viene riportata la seguente definizione di bilancio Sociale: “strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da un'organizzazione. Ciò al fine di offrire un'informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio».

A parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ne discendo alcune implicazioni, che vale la pena riportare integralmente allo scopo di far comprendere l’importanza del bilancio Sociale come strumento di sviluppo e miglioramento della governance degli Enti del terzo Settore:

·         la necessità di fornire informazioni ulteriori rispetto a quelle meramente economiche e finanziarie;

·         la possibilità data ai soggetti interessati, attraverso il bilancio Sociale, di conoscere il valore generato dall'organizzazione ed effettuare comparazioni nel tempo dei risultati conseguiti.

·         fornire a tutti gli stakeholders un quadro delle attività, della loro natura e dei risultati dell'ente;

·         aprire un processo interattivo di comunicazione Sociale;

·         favorire processi partecipativi interni ed esterni all'organizzazione;

·         fornire Informazioni utili sulla qualità delle attività dell'ente per ampliare e migliorare le conoscenze e le possibilità di valutazione e di scelta degli stakeholders;

·         dare conto dell'identità e del sistema di valori di riferimento assunti dall'ente e della loro declinazione nelle scelte strategiche, nei comportamenti gestionali, nei loro risultati ed effetti;

·         fornire informazioni sul bilanciamento tra le aspettative degli stakeholders e indicare gli impegni assunti nei loro confronti;

·         rendere conto del grado di adempimento degli impegni in questione;

·         esporre gli obiettivi di miglioramento che l'ente si impegna a perseguire;

·         fornire indicazioni sulle interazioni tra l'ente e l'ambiente nel quale esso opera;

·         rappresentare il «valore aggiunto» creato nell'esercizio e la sua ripartizione.

È evidente come il Bilancio Sociale venga considerato dal Legislatore come il mezzo per attuare uno dei pricipi cardine della riforma del terzo settore, che mira a creare un sistema in cui gli ETS siano concretamente votati all’attività sociale per cui vengono costituiti. In tale accezione.

Vengono successivamente individuati con precisione i soggetti obbligati, vale a dire:

·         gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro (art. 14, comma 1 decreto legislativo n. 117/2017);

·         i centri di servizio per il volontariato (art. 61, comma 1, lettera l, decreto legislativo n. 117/2017);

·         le imprese sociali (art. 9, comma 2, decreto legislativo n. 112/2017), ivi comprese le cooperative sociali (4)

·         i gruppi di imprese sociali (con l'obbligo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, decreto legislativo n. 112/2017, di redigerlo in forma consolidata).

I l Decreto ricorda poi che anche i soggetti non obbligati potranno adottare volontariamente le linee guida in esso contenute, ma che solo in tal caso il bilancio Sociale, ancorchè facoltativo, potrà fregiarsi della dicitura “Bilancio Sociale predisposto ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n° 117/2017.

Il Decreto si addentra poi nell’individuazione dei principi di redazione e nel contenuto del bilancio Sociale.

Quanto ai principi di redazione, vengono individuati i seguenti: rilevanza, completezza, trasparenza, neutralità, competenza di periodo, comparabilità, chiarezza, veridicità e verificabilità, attendibilità, autonomia delle terze parti. Si rimanda al decreto per una più puntuale definizione di ciascun principio.

In merito alla struttura, occorre nuovamente sottolineare come il contenuto minimo individuato dal Legislatore appaia molto ampio e complesso; in dettaglio, il Decreto individua il seguente contenuto minimo:

·         metodologia adottata: eventuali standard di rendicontazione utilizzati; cambiamenti significativi di perimetro o metodi di misurazione rispetto al precedente periodo di rendicontazione; altre informazioni utili a comprendere il processo e la metodologia di rendicontazione.

·         Informazioni generali sull'ente: nome dell'ente; codice fiscale; partita IVA; forma giuridica e qualificazione ai sensi del codice del Terzo settore; indirizzo sede legale; altre sedi; aree territoriali di operatività; valori e finalità perseguite (missione dell'ente); attività statutarie individuate facendo riferimento all'art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017 e/o all'art. 2 del decreto legislativo n. 112/2017 (oggetto Sociale); evidenziare se il perimetro delle attività statutarie sia più ampio di quelle effettivamente realizzate, circostanziando le attività effettivamente svolte; altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale; collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di imprese sociali); contesto di riferimento.

·         Struttura, governo e amministrazione: consistenza e composizione della base Sociale /associativa (se esistente); sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli organi (indicando in ogni caso nominativi degli amministratori e degli altri soggetti  che  ricoprono  cariche istituzionali, data di prima nomina, periodo per il quale rimangono in carica, nonchè eventuali cariche o incaricati espressione di specifiche categorie di soci o associati); quando rilevante rispetto alle previsioni statutarie, approfondimento sugli aspetti relativi alla democraticità interna e alla partecipazione degli associati alla vita dell'ente; mappatura dei principali stakeholder (personale, soci, finanziatori, clienti/utenti, fornitori, pubblica amministrazione, collettività) e modalità del loro coinvolgimento. In particolare, le imprese sociali (ad eccezione delle imprese sociali costituite nella forma di società cooperativa a mutualità prevalente e agli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo n. 112/2017 «Revisione della disciplina in materia di Impresa Sociale») sono tenute a dar conto delle forme e modalità di coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati  alle  attività  dell'Impresa  Sociale realizzate ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 112/2017;

·         Persone che operano per l'ente: tipologie, consistenza e composizione del personale che ha effettivamente operato per l'ente (con esclusione quindi dei lavoratori distaccati presso altri enti, cd. «distaccati out») con una retribuzione (a carico dell'ente o di altri soggetti) o a titolo volontario, comprendendo e distinguendo tutte le diverse componenti; attività di formazione e valorizzazione realizzate; contratto di lavoro applicato ai dipendenti; natura delle attività svolte dai volontari; struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e importi dei rimborsi ai volontari: emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonchè agli associati; rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti dell'ente; in caso di utilizzo della possibilità di effettuare rimborsi ai volontari a fronte  di autocertificazione, modalità di regolamentazione,  importo  dei rimborsi complessivi annuali e numero di volontari che ne hanno usufruito; le informazioni sui compensi di cui all'art. 14, comma 2 del codice del Terzo settore costituiscono oggetto di pubblicazione, anche in forma anonima, sul sito internet dell'ente o della rete associativa cui l'ente aderisce.

·         Obiettivi e attività: informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse aree di attività, sui beneficiari diretti e indiretti, sugli output risultanti dalle attività poste in essere e, per quanto possibile, sugli effetti di conseguenza prodotti sui principali portatori di interessi. Se pertinenti possono essere inserite informazioni relative al possesso di certificazioni di qualità. Le attività devono essere esposte evidenziando la coerenza con le finalità dell'ente, il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati, gli eventuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il mancato raggiungimento) degli obiettivi programmati; per gli enti filantropici: elenco e importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche, numero dei beneficiari persone fisiche, totale degli importi erogati alle persone fisiche; elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni.

·         Situazione economico-finanziaria: provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi pubblici e privati; specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi; finalità generali e specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento, strumenti utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e sulla destinazione delle stesse; segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nella gestione ed evidenziazione delle azioni messe in campo per la mitigazione degli effetti negativi.

·         Altre informazioni: indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini della rendicontazione Sociale; informazioni di tipo ambientale, se rilevanti con riferimento alle attività dell'ente: tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte; politiche e modalità di gestione di tali impatti; indicatori di impatto ambientale (consumi di energia e materie prime, produzione di rifiuti ecc.) e variazione dei valori assunti dagli stessi; nel caso delle imprese sociali che operano nei settori sanitario, agricolo, ecc. in considerazione del maggior livello di rischi ambientali connessi, potrebbe essere opportuno enucleare un punto specifico («Informazioni ambientali») prima delle «altre informazioni», per trattare l'argomento con un maggior livello di approfondimento; altre informazioni di natura non finanziaria, inerenti gli aspetti di natura Sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la lotta contro la corruzione ecc.; informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e all'approvazione del bilancio, numero dei partecipanti, principali questioni trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni.

·         Monitoraggio svolto dall'organo di controllo: modalità di effettuazione ed esiti.

Le informazioni sul monitoraggio svolto dall’organo di controllo devono essere include nel bilancio sociale ad opera dell’organo di controllo stesso, il che rappresenta senza dubbio una anomalia nel panorama legislativo italiano. Afferma infatti il Decreto che “Il bilancio Sociale deve essere approvato dall'organo statutariamente competente, dopo essere stato esaminato dall'organo di controllo che lo integra con le informazioni sul monitoraggio e l'attestazione di conformità alle linee guida”.

Il Decreto ricorda infine che, per i soggetti obbligati, il bilancio Sociale deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore e, nel caso delle imprese sociali, nel Registro Imprese, e che deve essere altresì pubblicato sul sito internet dell’ente o, qualora l’ente ne sia sprovvisto, su quello della rete associativa cui aderiscono.

 

Fatta salva una eventuale revisione delle linee guida, solo il tempo potrà dire se il contenuto del bilancio sociale individuato dal decreto sia eccessivamente ampio e oneroso per i soggetti obbligati. Per il momento, si può solo osservare come alcune informazioni richieste siano una duplicazione rispetto a quelle già contenute nel rendiconto annuale e nella relazione di missione, il che porta a concludere che il legislatore abbia inteso adattare un tipo di Bilancio Sociale che si avvicina al più ampio concetto del Bilancio Integrato.

Non si deve inoltre sottovalutare il rischio che una sovrabbondanza di informazioni rischia di annacquare quelle realmente importanti, inaridendo l’effettivo valore informativo dell’intero documento.

L’unica cosa certa, come già sottolineato, è che la sua redazione non sarà affatto banale, e che dovrà essere organizzata per tempo allo scopo di non trovarsi impreparati nel momento in cui andrà predisposto.

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