Whistleblowng D Lgs 24 2023 ST TRAC

 FRANCO TRACANELLA  Revisore Contabile  GIUSEPPE IERACE  Dott. Commercialista
 CRISTINA TRACANELLA  Rag. Commercialista  GIUSEPPE MAGGIONI  Avvocato
 LUCA TRACANELLA  Dott. Commercialista  GABRIELE SPADA  Avvocato
 NICOLA TRACANELLA  Dott. Commercialista  BENIAMINO FARAGO’  Dott. in Economia
     RAFFAELLA CARDAROPOLI  Dott.ssa in Economia

 

Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24

 

Lo scorso 15 marzo 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D. LGS. 24/2023 che predispone nuove regole circa il whistleblowing, ovvero la segnalazione di illeciti di cui un dipendente, collaboratore, professionista sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Il D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 intende rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità in materia di segnalazioni con l’estensione del campo di applicazione alle aziende private con una media di più di 50 dipendenti.

Ritengo, pertanto, necessario portare alla Vostra attenzione le principali novità e gli adattamenti che dovranno essere adottati dalla Vostra Società.

La nuova normativa va a modificare sensibilmente sia il settore pubblico che il settore privato a livello di adempimenti e sul piano sanzionatorio.

Per quanto riguarda il settore privato, prima dell’avvento del Decreto Legislativo n. 24/2023, la disciplina veniva dettata dalla Legge 179/2017. Tale provvedimento richiedeva alle società del settore privato con modelli organizzativi ex D. LGS. 231/2001 di dotarsi obbligatoriamente di canali di segnalazione delle condotte illecite ritenute rilevanti ai sensi della normativa. Allo stesso tempo, le imprese avevano l’onere di garantire il divieto di atti ritorsivi o discriminatori nei confronti del whistleblower per le segnalazioni effettuate.

La nuova normativa dà attuazione al Direttiva UE n. 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 e riconosce alla segnalazione un ruolo chiave nella prevenzione delle violazioni normative assicurando ai segnalanti di imprese sia pubbliche che private, una tutela più strutturata.

Con il D. LGS 24/2023 aumentano le condotte meritevoli di segnalazione; la disciplina prevista dal nuovo decreto, infatti, non si limita più alle sole “condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o violazioni dei modelli di organizzazione e di gestione”, ma si estende anche alle violazioni che possano ledere gli interessi dell’Unione Europea. Ricadono nella normativa anche le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Pubblica Amministrazione o dell’ente privato, inclusi gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali.

Continuano invece a rimanere escluse dal decreto le segnalazioni riguardanti i rapporti individuali di lavoro (in questo caso il referente sarà il diretto superiore, ma la disciplina non riguarda il whistleblowing) e la sicurezza nazionale.

Il D. LGS. 24/2023 amplia l’ambito di applicazione soggettivo della disciplina in materia di whistleblowing. Con questo nuovo decreto, sono adesso inclusi tra i soggetti tutelabili (art. 3): i lavoratori subordinati, i lavoratori autonomi, i titolari di un rapporto di collaborazione, i lavoratori o collaboratori che svolgono la loro attività per enti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere a favore di terzi, i liberi professionisti ed i consulenti, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Inoltre, la tutela delle persone segnalanti si applica anche ai facilitatori, alle persone legate da rapporti di parentela ed affetto stabile con i segnalanti, ai colleghi di lavoro che hanno rapporti abituali e correnti con il segnalante, agli enti di proprietà del segnalante.

La segnalazione è tutelata anche nel caso in cui il rapporto di lavoro non sia ancora iniziato (se l’informazione è stata acquisita nel corso della selezione od in fase precontrattuale), durante il periodo di prova, successivamente allo scioglimento del rapporto se l’informazione è stata acquisita nel corso del rapporto.

Con riferimento ai canali di segnalazione, mentre in precedenza era previsto unicamente l’utilizzo di canali interni di segnalazione, la nuova normativa ora introduce ulteriori modalità attraverso cui il whistleblower può comunicare gli illeciti di cui sia venuto a conoscenza. Sotto questo aspetto è previsto anche un canale di segnalazione “esterno” che verrà predisposto e gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 24/2023, previo parere del Garante della Privacy, dovrà adottare delle linee guida in tema di presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, prevedendo il ricorso a strumenti di crittografia che garantiscano la riservatezza del segnalante e della persona menzionata nella segnalazione - o comunque coinvolta.

L’art. 4 del Decreto prevede che l’attivazione dei canali di segnalazione – che devono essere previsti nel MOG – debbano avere caratteristiche tali da garantire, anche attraverso canali di crittografia, la riservatezza del segnalante, del segnalato e del contenuto della segnalazione. In merito al canale di segnalazione devono essere sentite le rappresentanze o le organizzative sindacali.

Sotto questo ultimo aspetto, suggerisco di coinvolgere formalmente le RSA Sindacali (in riunioni con appositi verbali) in relazione alla conferma dei canali interni od esterni (posta elettronica ed indirizzo fisico con numero di telefono) che verranno individuati. Ritengo che, come già avviene, i canali interni di segnalazione debbano essere comunicati per iscritto ad ogni dipendente e/o collaboratore all’atto della assunzione o del conferimento di incarico (ottenendo copia sottoscritta della ricezione di tali canali di segnalazione), inviati all’indirizzo di posta elettronica da essi forniti.

Da segnalare la previsione inserita nel corpo dell’art. 4 in ragione della quale la gestione dei canali di segnalazione è affidata ad una persona o ad un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata ad un soggetto esterno, anch’esso autonomo e con personale specificamente formato. I soggetti del settore privato che nell’ultimo anno hanno impiegato fino a 249 dipendenti possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione.

Il MOG, se esistente, si dovrà occupare del canale di segnalazione.

Inoltre, l’art. 5, lettera e) del Decreto espressamente prevede che i soggetti cui è deputata la gestione delle segnalazioni “mettono a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure i suoi presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all'articolo tre, commi tre o quattro. Se dotati di un proprio sito Internet, i soggetti nel settore privato pubblicano le informazioni di cui alla presente lettera anche in una sezione dedicata del suddetto sito”.

A tale riunione sarà necessaria la partecipazione anche del Data Protection Manager (DPO), giacché gli articoli 12 e 13 prevedono espresse disposizioni a tutela della riservatezza e la privacy.

Ai whistleblowers, infatti, dovrà essere garantita la massima riservatezza con riferimento al segnalante, al contenuto della segnalazione ed al soggetto segnalato.

Entro sette giorni dal ricevimento di una segnalazione (che può essere nominativa od anonima), l’ente dovrà rilasciare al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione.

Il soggetto cui è affidata la gestione della segnalazione sarà anche incaricato di mantenere i contatti con il whistleblower fornendo un riscontro a quest’ultimo entro tre mesi dalla segnalazione.

Sotto il profilo della tutela del whistleblower, il nuovo decreto legislativo rafforza in modo significativo la tutela della persona del segnalante che non deve essere oggetto di alcuna forma di ritorsione in ragione della segnalazione. E’ previsto un sistema di inversione dell’onere probatorio, cosicché, qualora il segnalante subisca ritorsioni (così come individuate dall’art. 17 del decreto), si presume – salva prova contraria che dovrà fornire l’ente – che tali condotte siano di carattere ritorsivo. Le persone licenziate hanno il diritto ad essere reintegrate sul posto di lavoro ed a ottenere il risarcimento del danno.

Particolarmente inasprito anche il sistema sanzionatorio.

Infatti, in caso di ritorsioni commessi nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato, l’ANAC è tenuto ad informare l’Ispettorato nazionale del lavoro per i provvedimenti di propria competenza.

E’ inoltre previsto un sistema di sanzioni amministrative pecuniarie.

In base all'articolo 21 del decreto, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l’ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni:

-   da 10.000 a 50.000 € quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;

-   Da 10.000 a 50.000 € quando accetta che non sono stati istituiti i canali di segnalazioni, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli quattro e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;

-   da 500 a 2.500 € in caso di licenziamento del lavoratore segnalante.

Inoltre, i soggetti del settore privato che sono dotati di MOG o devono necessariamente essere dotati di MOG ai sensi del decreto numero 231 del 2001 devono prevedere nel sistema disciplinare di cui all'articolo 6 del medesimo decreto 231 sanzioni nei confronti di coloro che vengono accettati essere responsabili degli illeciti di cui sopra.

È pertanto opportuno un confronto con il consulente in materia giuslavoristica al fine di predisporre adeguatamente il suddetto sistema sanzionatorio.

 

                                        STUDIO TRACANELLA

Questo sito utilizza cookie tecnici propri per migliorare l'esperienza dell'utente, per assicurarsi che funzioni in modo efficace, e cookie di terze parti, per analisi statistiche di navigazione. 

I cookie di analisi possono essere trattati per fini non tecnici, ma anche di profilazione, da terze parti. Se accetti di navigare in questo sito, acconsenti all’uso di tutti i cookie. 

Se vuoi saperne di più clicca qui! per leggere la nostra politica sui cookie.