DICHIARAZIONI DI INTENTO: NUOVE MODALITA’ OPERATIVE

Con il provvedimento n. 96911/2020, pubblicato il 27 febbraio, l’Agenzia delle entrate ha fornito le modalità attuative delle disposizioni di cui all’articolo 12-septies D.L. 34/2019 (c.d. “Decreto crescita”)

L’articolo 12 in parola prevede dal 1/1/2020:

·     - Che gli esportatori abituali non hanno più l’obbligo di consegnare al fornitore (o alla dogana) la dichiarazione di intento e la copia della ricevuta di trasmissione telematica della stessa all’Agenzia delle entrate.

·     - l’eliminazione dell’obbligo di numerazione progressiva e annotazione delle dichiarazioni d’intento emesse e ricevute in un apposito registro

·     - l’abrogazione dell’obbligo di conservazione

·     - la soppressione della previsione che chiedeva di indicare nel quadro VI della dichiarazione Iva i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute.

Per consentire al fornitore (ed all’agenzia entrate) il controllo sulla regolarità delle operazioni effettuate, la norma dispone inoltre che gli estremi del protocollo di ricezione delle ricevute telematiche rilasciate dall’Agenzia delle entrate debbano essere indicati dal cedente nelle fatture emesse, e dall’importatore nella dichiarazione doganale.

A partire dal 2 marzo 2020 le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento trasmesse dagli esportatori all’Agenzia entrate sono rese disponibili nel cassetto fiscale del contribuente

Si ricorda, a tal proposito, che l’effettuazione di cessioni o prestazioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, senza avere prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione di intento, comporta l’irrogazione di una sanzione dal 100 al 200% dell’imposta.

Sempre con il suddetto provvedimento sono stati inoltre aggiornati il modello di dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Il nuovo modello è immediatamente utilizzabile; quello vecchio, tuttavia, potrà comunque essere utilizzato fino al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate (e, quindi, fino al prossimo 27 aprile).

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